Contrattualistica internazionale

Premessa

I rapporti commerciali sono sempre regolati da un contratto, ma a differenza dei rapporti tra soggetti appartenenti allo stesso Paese la redazione e sottoscrizione di un contratto internazionale comporta sicuramente delle difficoltà aggiuntive. I principali problemi che si incontrato nella redazione di un contratto internazionale sono i seguenti:

  • assenza di un diritto internazionale dei contratti
  • mancanza di una giurisdizione unica
  • differenze tra le leggi dei Paesi delle parti contraenti
  • differenze di lingua, cultura e usi commerciali  tra le parti contraenti

Per ovviare a quanto sopra esposto si consiglia:

  • di redigere sempre  un testo scritto in una lingua conosciuta da entrambe le parti
  • di fare esplicito riferimento agli usi commerciali internazionali e alle convenzioni internazionali

di fare una scelta esplicita in relazione al giudice o arbitro competente e alla legge applicabile al contratto. Non necessariamente e non sempre il giudice applica la legge nazionale del proprio Paese. Il giudice normalmente (salvo eccezioni delimitate dalla legge) rispetta la scelta delle parti sulle norme che devono regolamentare il loro contratto purché la scelta delle parti sia stata espressamente pattuita.  Normalmente viene scelta la legge del Paese di una delle due parti.

La lettera d’intenti

E’ consigliabile, quando la trattativa presenti dei rischi di malafede o sia particolarmente complessa, che questa venga “arginata” con uno o più documenti in grado di stabilire con precisione le conseguenze di un possibile abbandono. A tal fine può essere sottoscritta una lettera d’intenti.

Il contenuto di una lettera d’intenti è molto diverso a seconda dei casi:

a)       può essere una premessa alle trattative;

b)       può consistere in un impegno a trattare in esclusiva per un certo tempo;

c)       può essere un documento che definisce la procedura che dovrà seguire la trattativa

d)       può infine essere un preciso impegno a concludere il contratto in un momento successivo o all’avverarsi di determinate condizioni.

La legge applicabile

Nella pratica vi è una frequente  tendenza a sottoporre il contratto internazionale alla lex mercatoria o ai “principi del diritto del commercio internazionale” e ciò con lo scopo dichiarato di escludere l’applicazione dei principi generali degli ordinamenti nazionali delle due parti, pur nei limiti dell’ordine pubblico internazionale e delle norme di applicazione necessarie.

L’istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato (Unidroit – International Institute for the Unification of Private Law)) ha pubblicato i principi dei contratti internazionali frutto del lavoro di giuristi di tutto il mondo. I Principi sono dettagliati e precisi coprendo il problema della formazione/conclusione del contratto alle regole relative a validità, interpretazione, contenuto, modalità di adempimento; prevedono infine cosa succeda in caso di inadempimento.

I Principi UNIDROIT pubblicati nel 1994 possono essere considerati una sorta di esperimento di codificazione di un emergente regime giuridico sovranazionale delle transazioni internazionali. Come sopra evidenziato essi sono stati elaborati in seno ad UNIDROIT che è un’organizzazione internazionale indipendente, il cui primo progetto, “Progressiva Codificazione del Diritto del Commercio Internazionale”, risale al 1968.

Ormai si può individuare una serie di fonti del diritto del commercio internazionale, tutte congiuntamente riconducibili al concetto della cosiddetta “lex mercatoria”.

Sicuramente la “lex mercatoria” costituisce un sistema per così dire “incompleto”, la cui portata e la cui efficacia non sono  paragonabili a quelle esplicate dalle norme di diritto interno, siano esse quelle di un sistema giuridico di civil law che quelle di un ordinamento di uno stato che si ispiri alla tradizione anglosassone del common law.

In ogni caso, sulla base dei principi giuridici derivanti dalla giurisprudenza e prassi in materia il diritto applicabile ai contratti internazionali sarà:

–          quello espressamente scelto ed indicato dalle parti;

–          il diritto che, in mancanza di pattuizione esplicita, presenti reali connessioni con la materia del contendere.

La scelta potrà quindi cadere

–          sulla legge nazionale di una delle parti ovvero su quella di un Paese terzo

–          sulla normativa sovranazionale o transnazionale (lex mercatoria).

Lingua

Nei contratti internazionali riveste importanza non trascurabile la lingua di redazione del contratto. Spesso le parti negoziano e formalizzano il contratto in una lingua che non è la propria, e dove il rischio maggiore è insito in reciproche incomprensioni dettate da una non perfetta conoscenza della lingua stessa.

E’ consigliabile quindi l’ipotesi di testi bilingue.

Il giudice competente a decidere nelle controversie nascenti dal contratto

Anzitutto si può dire che, in assenza di un’espressa previsione delle parti all’interno del contratto, in genere siamo in grado di prevedere quale legge sarà applicata al contratto solamente quando sappiamo in quale Paese si svolgerà la causa.

L’importanza della determinazione della giurisdizione competente non si ferma al problema, pur importante della determinazione della legge applicabile al contratto: le due parti del contratto appartengono infatti a Paesi differenti nei quali i sistemi processuali possono essere diversi.

La struttura contrattuale

Titolo del contratto Serve ad individuare immediatamente l’oggetto dell’accordo

 

Parti contraenti Normalmente il testo contrattuale inizia con l’indicazione delle parti, della loro natura giuridica e dell’indicazione delle persone che sottoscrivono il contratto per conto dei contraenti e le loro qualifiche.

 

Premesse Normalmente nel preambolo viene accennato a  quanto:

–          viene considerato necessario dalle parti per richiamare i punti salienti

–          agli aspetti essenziali del business

–          alle aspettative che ognuna delle parti ripone nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

 

Clausole –          clausola di Representations and Warranties:  attraverso di essa i contraenti intendono darsi atto e reciprocamente garantirsi in merito ad una serie di fatti e circostanze preesistenti alla sottoscrizione del contratto,

–          clausole di forza maggiore e clausole di hardship: durante lo svolgimento di un contratto ad esecuzione continuata o differita possono verificarsi degli avvenimenti, non previsti dalle parti all’atto della conclusione dell’accordo ed indipendenti dalla loro volontà, che vanno ad incidere sulle condizioni in base alle quali il contratto era stato posto in essere. Per  cautelarsi da tali eventualità nella prassi contrattuale internazionale vi è la tendenza ad inserire nel testo contrattuale delle clausole volte  a regolamentare preventivamente le conseguenze di eventi eccezionali in grado di impedire l’esecuzione del contratto (forza maggiore) o di provocare un inaccettabile squilibrio tra le prestazioni delle parti (hardship).

–          clausola penale: La clausola penale può essere considerata un modo per quantificare la perdita derivante dall’inadempimento senza giungere alla risoluzione.

 

Condizioni sospensive Può accadere che in certe circostanze l’esecuzione del contratto sia rimandata ad un periodo successivo alla sottoscrizione.

 

Closing E’ la fase dell’esecuzione con l’individuazione delle obbligazione reciprocamente assunte dalle parti, tra cui le modalità e condizioni di pagamento.

 

Terms of delivery and acceptance Nei contratti di compravendita internazionali la messa a disposizione della merce esportata può essere articolata in tre fasi ben distinte:

–          consegna della merce,

–          trasferimento della proprietà

–          trasferimento del rischio afferente la merce stessa.

Tali aspetti sovente non coincidono, almeno da un punto di vista temporale, e sono spesso trattati in clausole separate. L’aspetto del passaggio del rischio è di norma disciplinato dai termini di resa (Incoterms).

INCOTERMS – International Commercial Terms

Condizione accessoria al contratto di compravendita sono le “condizioni di resa” che producono effetti sui contratti di spedizione e di trasporto individuando il committente che paga il servizio e stabilisce con certezza il luogo di consegna della merce. Gli incoterms costituiscono un insieme di regole interpretative e non sono dettati dalla CCI, la quale si limita a svolgere attività di monitoraggio degli usi del commercio e di raccolta degli stessi. La funzione della CCI è sostanzialmente volta alla raccolta ordinata degli stessi (usi del commercio) e la loro pubblicazione. I termini sono stati rivisti nel 2000 (Incoterms 2000 entrati in vigore il 01\01\2000).

Gli incoterms applicati alle vendite internazionali che implicano un trasporto, definiscono:

  • il momento di consegna della merce
  • il momento in cui il rischio della perdita della merce passa al compratore
  • chi e per quale tratta deve stipulare il contratto di trasporto e chi ne sopporta il costo
  • chi deve stipulare il contratto di assicurazione e sopportarne il costo
  • chi paga le spese di nolo
  • chi paga gli oneri doganali

L’uso degli Incoterms non è obbligatorio in quanto si tratta di termini commerciali che si applicano solo se richiamati dai contraenti. Per evitare controversie occorre quindi che in contratto, oltre a inserire le clausole, le parti precisino che il contratto stesso “è regolato dagli Incoterms 2000”, specificando che si intende attribuire alle clausole l’interpretazione data ufficialmente dalla CCI.

Le legislazioni nazionali sulla vendita legano il passaggio dei rischi al momento in cui passa la proprietà, ma essendovi regole riverse da Paese a Paese, la pratica commerciale ha separato i due problemi : la regolamentazione della proprietà alle leggi nazionali mentre la disciplina relativa ai rischi al contratto di vendita.

Gli Incoterms edizione 2000 sono costituiti in 13 termini divisi in gruppi che vengono indicati attraverso la prima lettera della sigla che individua ogni singolo termine (gruppi E, F, C, D):

GRUPPO E (clausola con consegna alla partenza):

il venditore deve mettere a disposizione del  compratore la merce presso i propri locali.

 

Exw (Franco fabbrica…Luogo convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in qualsiasi altro luogo convenuto

b)       la merce non è sdoganata all’esportazione

c)       la merce non è caricata sul mezzo di trasporto

d)       viene utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto.

 

GRUPPO F (clausole con trasporto principale non pagato):

il venditore deve consegnare la merce al vettore designato dal compratore.

 

Fas (franco lungo bordo….Porto d’imbarco convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna quando mette la merce sottobordo della nave nel porto d’imbarco convenuto

b)       la merce non è sdoganata all’esportazione

c)       dal momento che la merce è depositata sottobordo il compratore sopporta tutte le spese e rischi di perdita o danneggiamento della merce

d)       viene utilizzato per il trasporto marittimo o fluviale

Fca (franco vettore……Luogo convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna consegnando la merce al vettore designato dal compratore

b)       la merce è sdoganata all’esportazione

c)       dal momento che la merce è consegnata al vettore il compratore sopporta tutte le spese e i rischi di perdita o danneggiamento della merce

d)       viene utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto.

Fob (Franco a bordo…..Porto di imbarco convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto

b)       la merce è sdoganata all’esportazione dal venditore

c)       dal momento che la merce ha superato la murata della nave il compratore sopporta tutte le spese e i rischi di perdita o danneggiamento della merce

d)       viene utilizzato per trasporto il marittimo o fluviale.

 

GRUPPO C: (clausole con trasporto principale pagato):

il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e non sopporta i rischi di perdita o danneggiamento alla merce derivanti da fatti avvenuti dopo l’imbarco e la spedizione.

 

Cfr (Costo e nolo… Porto di destinazione convenuto ):

a)       il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave del porto d’imbarco

b)       il venditore sopporta tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto

c)       dal momento della consegna i rischi di perdita o di danneggiamento della merce si trasferiscono al compratore

d)       sdoganamento della merce all’esportazione a carico del venditore

e)       viene utilizzato per il trasporto marittimo o fluviale.

Cif (Costo, assicurazione e nolo….. Porto di destinazione convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave del porto d’imbarco

b)       il venditore sopporta tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto

c)       dal momento della consegna i rischi di perdita o di danneggiamento della merce si trasferiscono al compratore

d)       sdoganamento della merce all’esportazione a carico del venditore

e)       il venditore fornisce un’assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danneggiamento alla merce durante il trasporto

f)        viene utilizzato per il trasporto marittimo o fluviale

Cpt (trasporto pagato fino a….. Luogo di destinazione convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore da lui stesso scelto

b)       il venditore deve sopportare le spese di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto

c)       sdoganamento della merce all’esportazione a carico del venditore

d)       viene utilizzato per trasporto ferroviario, stradale, aereo, trasporto multimodale.

Cip (trasporto e assicurazione pagati fino a….. Luogo di destinazione convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore da lui stesso scelto

b)       il venditore deve sopportare le spese di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto

c)       il venditore offre una copertura assicurativa

d)       sdoganamento della merce all’esportazione a carico del venditore

e)       viene utilizzato per trasporto ferroviario, stradale, aereo, trasporto multimodale.

 

GRUPPO D (clausole con consegna all’arrivo):

il venditore è responsabile dell’arrivo della merce nel luogo di destinazione convenuto e ne sopporta tutti i rischi e spese relativi a tale obbligo.

 

Daf (reso frontiera….. Luogo convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto alla frontiera

b)       lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore, lo sdoganamento della merce all’importazione è a carico dell’acquirente

c)       il venditore sopporta tutte le spese e i rischi relativi al trasporto della merce fino al luogo convenuto ad eccezione degli oneri e spese relativi agli adempimenti doganali all’importazione nel paese di destinazione convenuto (a carico dell’acquirente)

d)       viene utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto.

Ddp (reso sdoganato….luogo di destinazione convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto

b)       lo sdoganamento della merce sia all’esportazione che all’importazione è a carico del venditore

c)       il venditore sopporta tutte le spese e i rischi relativi al trasporto della merce fino al luogo convenuto compresi gli oneri e spese per gli adempimenti doganali all’importazione nel paese di destinazione convenuto

d)       questo Incoterm non può essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza ad importare

e)       viene utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto.

 

  Ddu (Reso non sdoganato………luogo di destinazione convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna mettendo a disposizione la merce del compratore nel luogo di destinazione convenuto

b)       lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore, lo sdoganamento della merce all’importazione è  a carico dell’acquirente

c)       il venditore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto ad eccezione degli oneri e spese relativi agli adempimenti doganali all’importazione nel paese di destinazione convenuto

d)       viene utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto.

Deq (Reso banchina….porto di destinazione convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna mettendo a disposizione la merce sulla banchina del porto di destinazione convenuto

b)       lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore, lo sdoganamento della merce all’importazione  è a carico dell’acquirente

c)       il venditore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto ad eccezione degli oneri e spese relativi agli adempimenti doganali all’importazione nel paese di destinazione convenuto

d)       viene utilizzato per trasporto marittimo, fluviale o multimodale.

Des (Reso ex ship….porto di destinazione convenuto):

a)       il venditore effettua la consegna mettendo a disposizione la merce a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto

b)       lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore, lo sdoganamento della merce all’importazione è a  carico dell’acquirente

c)       il venditore sopporta tutte le spese e i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento

d)       viene utilizzato per trasporto marittimo, fluviale o multimodale.

 

I mezzi di pagamento internazionali

La scelta fra i vari tipi di pagamento è funzione di un’attenta analisi da parte del venditore il quale adotterà la forma più idonea a tutela del suo credito e i relativi costi connessi.

Le varie forme di regolamento sono caratterizzate da costi diversi dove, con l’aumentare del livello di sicurezza per il venditore aumentano i costi per il compratore, soprattutto quelli dati dall’intermediazione bancaria.

Da ciò ne deriva che lo strumento più gradito e sicuro per il venditore è, per lui, il meno competitivo.

Sotto l’aspetto temporale normalmente i pagamenti si suddividono in:

  • pagamenti anticipati: quando lo stesso viene effettuato avanti la spedizione della merce.
  • pagamenti contestuali:  quando il regolamento  avviene alla consegna .
  • pagamenti posticipati o differiti: quando a chi compra è concesso di effettuare il pagamento dopo il ritiro della merce (dilazione).

 

Le forme e i modi di pagamento utilizzati in funzione dell’aspetto temporale

ANTICIPATO

CONTESTUALE

POSTICIPATO

–                     contanti (banconote)

–                     assegno

–                     carta credito

–                     bonifico bancario

 

–                     contanti (banconote)

–                     assegno

–                     carta credito

–                     CAD

–                     COD

–                     contanti  (banconote)

–                     assegno

–                     carta di credito

–                     bonifico bancario

–                     pagherò cambiario

–                     tratta

–                     L\C

C.A.D. (Cash against documents)

L’incasso contro documenti è quella forma di pagamento che prevede il regolamento dell’importo stabilito all’atto del trasferimento al compratore di quei documenti che normalmente accompagnano la merce.

Così l’importatore (acquirente), per ricevere i documenti che gli consentano il ritiro della merce, deve adempiere ai suoi obblighi contrattuali (pagamento, accettazione tratta, emissione pagherò…)

Le parti interessate ad un’operazione d’incasso documentario sono normalmente 4.

Beneficiario (cedente, creditore, esportatore) Si tratta del venditore che spedisce la merce, raccoglie i documenti relativi all’operazione e li trasmette alla propria banca, conferendole il mandato di incasso.

 

Banca del venditore la banca che riceve i documenti del venditore e li trasmette alla banca incaricata dell’incasso
Banca del compratore si occupa dell’incasso (o dell’accettazione) nei confronti del compratore, in conformità alle istruzioni ricevute
Compratore (debitore, importatore, trassato) colui al quale vengono presentati i documenti per l’incasso del controvalore (o per la raccolta della firma d’accettazione).

 

Crediti Documentari

Il credito documentario è un impegno che una banca (banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un compratore (ordinante), emette a favore di un venditore (beneficiario).

Il credito documentario rappresenta una forma di pagamento garantita ed è uno strumento per ottenere finanziamenti a breve a sostegno del commercio con l’estero. I crediti documentari sono disciplinati dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (NUU). L’ultima versione  è contenuta nella pubblicazione (brochure) n. 600 della CCI di Parigi. Hanno natura di usi negoziali  o clausole d’uso che, per virtù di legge, integrano la volontà negoziale delle parti.

Il credito documentario rappresenta il sistema di maggiore sicurezza per assicurare gli effetti di una compravendita internazionale.

La certezza del pagamento viene soddisfatta dall’impegno che  viene assunto da una o più banche di fiducia delle parti le quali, nei termini e alle condizioni previste nel credito stesso, effettueranno  la prestazione in favore del beneficiario, di pagare, accettare o negoziare.  Quindi al debitore principale si aggiunge un “altro debitore” (una banca) in grado di offrire al creditore maggiore credibilità in ordine al buon fine dell’affare.

L’emissione e la gestione della documentazione cartacea, attività connesse alle transazioni internazionali, assorbono tempi rilevanti, che si traducono in costi, quindi è stata sentita l’esigenza di ridurre tali oneri mediante opportuna dematerializzazione. Su questa riga la CCI ha emanato una normativa denominata e – UCP (electronic uniform customs and practices) che fornisce a banche ed operatori commerciali le regole da seguire quando risulti possibile inviare o ricevere per via informatica la documentazione prescritta per l’utilizzo di crediti documentari (“supplemento alla pubblicazione della CCI n. 600 per la presentazione elettronica – NUUE”).

Questa modernizzazione non trascura i requisiti di autenticità e sicurezza.

Le e – UCP si affiancano alle note UCP  (uniform customs and practices for documentary credits, in italiano NUU – norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari) che regolano da circa 70 anni le operazioni di credito documentario nel loro complesso.

Il corpo normativo delle e – UCP fornisce agli utenti delle operazioni di credito documentario (banche ed operatori commerciali su scala mondiale) le regole da osservarsi quando risulti possibile inviare o far avere per via informatica la documentazione prescritta alla banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile.

Affinché il beneficiario di un credito documentario possa provvedere alla presentazione elettronica dei documenti è necessario che il credito dichiari che ad esso si applicano le e – UCP.

Il credito può prevedere:

  • Obbligo per il beneficiario di presentare tutta la documentazione in forma elettronica
  • Facoltà per il beneficiario di presentare tutta la documentazione in forma elettronica;  con questa soluzione potrà scegliere quali documenti presentare su supporto cartaceo e quali in forma elettronica.

I documenti inviati per via elettronica devono essere “AUTHENTICATED”, cioè devono mettere in condizione il ricevente di poter individuare il mittente. Quindi l’impossibilità per il ricevente il documento di individuare il mittente con un sistema di riconoscimento equivale a mancata presentazione del documento stesso

I documenti elettronici, affinché possano essere elaborati dalla banca ricevente, devono avere un formato compatibile con il sistema di elaborazione in uso presso l’istituto di credito. Per agevolare l’operazione è prescritto che il credito documentario indichi il formato dei documenti da inviare per via elettronica.

Con la presentazione elettronica dei documenti, gli stessi non transiteranno più presso il beneficiario, ma saranno inoltrati alle banche destinatarie direttamente dagli enti che li emettono (vettori, assicuratori, CCIAA), che invieranno solo una “copia elettronica”  al beneficiario. Sarà poi il beneficiario che dovrà comunicare alla banca che il processo di presentazione è concluso. Se il creditore non invia “l’avviso di presentazione conclusa” ciò equivale a mancata presentazione dei documenti; infatti è da tale momento che inizia a decorrere il termine per la valutazione dei documenti da parte delle banche.

Le parti interessate ad un’operazione di credito documentario

Ordinante Compratore (applicant)
Banca emittente Banca che apre il credito ed assume verso il venditore un proprio impegno (issuing bank)
Banca avvisante Fa recapitare il testo del credito al venditore (advising bank)
Banca designata Banca avvisante che è autorizzata da quella emittente ad effettuare la prestazione descritta nel credito (nominated bank)
Banca confermante Aggiunge il suo impegno ad effettuare la prestazione su richiesta della banca emittente (confirming bank); si rafforzano in questo caso le originarie garanzie per il venditore di assicurarsi l’importo oggetto del contratto.

 

Le diverse forme di credito documentario sono:

  • Credito revocabile: l’impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato o modificato in qualsiasi momento, senza la necessità del preventivo avviso o dell’assenso del beneficiario che quindi, non ha la certezza di ottenere la  prestazione prevista dal credito.
  • Credito irrevocabile: l’impegno assunto dalla banca emittente è alla scadenza del credito, per cui non può essere né modificato né annullato senza preventivo consenso di tutte le parti interessate
  • Credito non confermato: alla banca avvisante è richiesto di notificare al beneficiario l’impegno della banca emittente, senza alcuna garanzia né responsabilità da parte propria.
  • Credito confermato: la conferma è impegno inderogabile della banca confermate; tale impegno si aggiunge a quello della banca emittente e obbliga in maniera irrevocabile la banca confermante ad effettuare al beneficiario la prestazione prevista dal credito, sempre a condizione che siano presentati i documenti richiesti e siano rispettate le condizioni del credito.

I documenti normalmente richiesti da un credito documentario sono:

 

Modalità di utilizzo del credito documentario

 

  • Fattura commerciale
  • Documento di trasporto (polizza di carico, lettera di trasporto aereo, duplicato lettera di vettura, ricevuta di spedizione)
  • Polizza o certificato di assicurazione (in tutti quei casi in cui la copertura assicurativa è a carico del venditore)
  • Certificato di origine (obbligatorio per alcuni Paesi)

 

  • Per pagamento a vista
  • Per pagamento differito: (senza emissione cambiaria)
  • Per accettazione: (consiste nell’accettazione di 1 o più tratte a scadenza emesse dal beneficiario)
  • Per negoziazione: quando la banca emittente autorizza una specifica banca a negoziare una o più tratte a vista  emesse dal beneficiario sulla banca emittente o sull’ordinante accompagnate dai documenti prescritti dalle condizioni del credito.

 

La risoluzione delle controversie

Nel contratto è sempre utile evidenziare il punto “risoluzione delle controversie” che potrà prevedere le seguenti alternative:

–          La scelta del giudice statale in caso di lite: in questo caso, nella redazione del contratto internazionale,  l’imprenditore deve scegliere il giudice e la legge applicabile e foro competente

–          Le alternative al giudice statale: arbitrato, mediazione, terzo esperto

Procedimento arbitrale comporta dei vantaggi rispetto al giudice statale anche sotto il profilo della rapidità con cui si giunge ad una decisione finale poiché non prevede un secondo grado di giudizio.

 

Mediator non decide la controversia, ma, prima che le parti si rivolgano all’arbitro o al giudice, facilita il raggiungimento di un accordo attraverso pochi incontri congiunti a separati.
Terzo esperto non deve decidere della controversia, ma, prevedendola, esprime un parere tecnico su un punto controverso. Questa expertise pre-arbitrale non deve esser confusa con la perizia tecnica che può essere ordinata dal giudice o dall’arbitro in corso di causa.

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